SaperinRete CRRS&S Cpia Lombardia

Istruzione penitenziaria

 

 

 

L’istruzione penitenziaria negli istituti di pena italiani è un pilastro cruciale per la rieducazione e il reinserimento sociale dei detenuti: questo sistema abbraccia corsi di istruzione scolastica, formazione professionale e collaborazioni con istituti esterni anche per percorsi universitari.

I Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti gestiscono la scuola primaria, certificazioni linguistiche e collaborazioni per l’istruzione secondaria. La recente riforma favorisce la personalizzazione dell’iter formativo attraverso accordi individuali: in particolare, sono attivi corsi dedicati all’alfabetizzazione e all’apprendimento della lingua italiana per detenuti stranieri. La formazione professionale è flessibile, rispondendo alle esigenze regionali e del mercato del lavoro.  Questo approccio integrato mira a valorizzare il patrimonio culturale e professionale dei detenuti, contribuendo al loro percorso di riabilitazione.

 

 

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE

 

  • Didattica a Distanza nelle carceri – 2020

Circolare n.10587 del 27 giugno 2020

Circolare n.10587 del 27 giugno 2020 – Report

 

  • Report Progetto Istruzione Penitenziaria – 2021

m_pi.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0006085.25-03-2021

Report del Progetto Istruzione penitenziaria – Una direzione condivisa USR Lombardia

 

  • Documento supporto per i percorsi di educazione alla legalità tra USR, PRAP, UIEPE, CGM – 2023

12.4.2023 Nota MIM-MIN Giustizia

Documento istruzione ed esecuzione penale

 

  • Protocollo d’intesa tra USR, PRAP, CGM – LOMBARDIA – 2023

Protocollo d’intesa tra USR, PRAP, CGM Lombardia 2023

 

  • Protocollo d’intesa tra MIM e MG – 2023

Protocollo d’intesa tra MIM e MG 2023

 

  • Convenzione percorsi legalità USR, PRAP, UIEPE, CGM – 2020

m_pi.AOODRLO.REGISTRO-UFFICIALEU.0009169.23-02-2024

Convenzione Percorsi Legalità USR PRAP UIEPE CGM LOMBARDIA 2020

Documento regionale di supporto per percorsi di educazione alla legalità tra USR-PRAP-CGM-UIEPE Lombardia 2024

 

  • Ricognizione Commissioni Didattiche Istituti penitenziari – 2025

m_pi.AOODRLO.REGISTRO-UFFICIALEU.0018322.08-04-2025

Ricognizione sul funzionamento delle commissioni didattiche degli istituti penitenziari e dell’IPM della Lombardia

 

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Consulta i materiali pregressi prodotti a questo link 

 

Le fonti normative per l’istruzione penitenziaria in Italia includono diverse leggi e regolamenti che delineano gli aspetti organizzativi e didattici di questo settore. Alcune delle principali fonti normative sono:

                  Legge n. 354/1975: Questa legge disciplina l’istruzione e la formazione professionale nelle istituzioni penitenziarie, fornendo il quadro normativo di base.
Decreto Legislativo n. 230/2000: Questo decreto legislativo, adottato il 30 giugno 2000, fornisce disposizioni attuative in materia di istruzione penitenziaria. Contiene norme specifiche riguardanti gli studi universitari all’interno degli istituti penitenziari.
Decreto Interministeriale del 12 marzo 2015: Questo decreto pubblica le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento dell’istruzione degli adulti, influenzando l’organizzazione didattica negli istituti penitenziari.
Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti: Questo regolamento, previsto dal DPR 29 ottobre 2012 n. 263, fornisce direttive sulla ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico

 

L’istruzione penitenziaria in Italia ha obiettivi didattici, formativi e sociali chiaramente definiti, mirati a promuovere il reinserimento sociale dei detenuti ea fornire loro competenze utili per affrontare la vita al di fuori dell’istituto penitenziario. Tra gli obiettivi principali si includono:

  • Riabilitazione e Reinserimento Sociale: L’istruzione penitenziaria mira a favorire la riabilitazione dei detenuti, preparandoli per un reinserimento efficace nella società al termine della detenzione.
  • Crescita Culturale e Professionale: Promuovere la crescita culturale attraverso corsi di istruzione scolastica e universitaria, nonché lo sviluppo di competenze professionali tramite programmi di formazione.
  • Personalizzazione dell’Iter Formativo: Favorire la personalizzazione dell’iter formativo attraverso accordi individuali, riconoscendo e valorizzando le competenze e le conoscenze pregresse dei detenuti.
  • Certificazioni e Titoli di Studio: Consentire ai detenuti di ottenere certificazioni, licenze o titoli di studio che attestano il raggiungimento di determinati livelli di istruzione e competenze, facilitando così il loro accesso al mondo del lavoro al termine della detenzione.
  • Corsi di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana: offerti per i detenuti non italofoni

 

Rete Istruzione Penitenziaria Lombardia
Istituto penitenziario: Istituti scolastici accreditati per l’istruzione carceraria
1. Istituto penitenziario minorile C. Beccaria • CPIA5 di Milano
2. Bergamo • CPIA Bergamo 1
• IPSEOA “A.Sonzogni”, Nembro (BG)
3. Bollate • Ist istruzione superiore “P. Levi” IFP Amministrazione finanziaria, marketing
• Istituto professionale statale servizi per enogastronomia e ospitalità alberghiera (IIS Paolo Frisi)
• CPIA Milano 4
4. Brescia N. Fischione
e Verziano
• CPIA 1 Brescia
• Mariano Fortuny ISS
• Tartaglia Olivieri Costruzione Ambiente e territorio
5. Busto Arsizio • Centro Provinciale Istruzione Adulti 1 – Varese –
• Istituto Professionale di Stato “Pietro Verri” –
6. Como • CPIA Como
7. Cremona • CPIA Cremona
8. Lecco • CPIA Lecco
9. Lodi • CPIA Lodi
10. Mantova · Liceo artistico “Giulio Romano”
· CPIA Mantova
11. Milano Opera
· CPIA 3 Sud Milano “Maestro Manzi”
· IIS Vincenzo Benini. Istruzione e formazione professionale (IeFP). Istituto professionale per i servizi commerciali. Istituto tecnico Amministrazione e finanza e marketing, articolazione dei sistemi informativi aziendali
· IIS Calvino. Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale- Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – articolazione enogastronomia
12. Milano S.Vittore · CPIA 5 Milano
13. Monza · CPIA Monza,
· IIS “Meroni” , Lissone (Operatore del legno -Disegno d’arredo” )
· IPSSEC “Olivetti”, Monza (Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera),
· IIS “Bianchi” di Monza (Amministrazione, finanza e marketing)
14. Pavia · Istituto “Volta” di Pavia
· CPIA di Pavia
· IIS “Cossa” di Pavia (alberghiero di II livello)
15. Varese · CPIA Varese 2 “Tullio De Mauro”
16. Voghera · IIS Maserati Baratta –geometra e ragionieri
· CPIA Pavia
17. Vigevano · CPIA Pavia

 

Notizie su “istruzione penitenziaria”

Chiamami con il mio nome – i 50 anni della riforma carceraria

Fino al 1975 i condannati non avevano un nome, né potevano indossare abiti civili. Ai loro figli, se minorenni di diciotto anni, non era consentito visitarli in carcere: così stabiliva il Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 787 – Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena – firmato da Vittorio Emanuele III, Benito Mussolini e dal guardasigilli Alfredo Rocco. Si trattava di un regolamento minuzioso, composto da 332 articoli, corredato da tabelle che indicavano con precisione le grammature del vitto da somministrare ai detenuti secondo lo stato di salute: “sano”, “minorato”, “affetto da tubercolosi” e così via. Il comportamento dei ristretti, che fossero in attesa di giudizio o condannati in via definitiva, era descritto nei minimi particolari: dall’obbligo di assistere alle funzioni religiose cattoliche al modo in cui ci si doveva rivolgere alle guardie. Ai secondini e alle “autorità” si parlava dando del “lei”, in segno di rispetto; ma per richiamare un detenuto bastava un “voi”, ben più ruvido e impersonale. Il lavoro era obbligatorio e retribuito, mentre le infrazioni venivano punite con la dieta a pane e acqua e la notte trascorsa sul tavolaccio. Eravamo ben lontani dall’articolo 27 della Costituzione, che sancisce come “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Bisogna attendere il luglio 1975 perché si scriva, per la prima volta, che “i detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome”. Quell’anno – il 1975 –  fu un tempo di grandi mutamenti e di forte impulso riformatore. A marzo la legge n. 39 aveva anticipato la maggiore età da ventuno a diciotto anni; a maggio la riforma del diritto di famiglia sanciva la parità tra i coniugi, la potestà genitoriale (non più “patria potestà”) e i diritti dei figli nati fuori dal matrimonio. In luglio, infine, venne pubblicata la legge n. 354, Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, il cui decreto attuativo sarebbe stato emanato l’anno successivo. Non si trattava più di un semplice regolamento che lasciava ampia discrezionalità a chi dirigeva gli “stabilimenti penali”, ma di una legge vera e propria, che per la prima volta limitava in modo sostanziale il potere dell’amministrazione carceraria. Fin dall’articolo 1 si stabiliva che le persone detenute non dovessero essere private della loro identità e che venissero chiamate per nome. Il trattamento, inoltre, doveva tendere alla rieducazione del condannato anche attraverso i contatti con l’esterno. Le porte si aprivano simbolicamente: interno ed esterno cominciavano a comunicare. Da questa riforma possiamo ricavare almeno tre salti qualitativi che ancora oggi ne definiscono la portata storica e civile della legge: Il primo riguarda la centralità della persona detenuta. L’articolo 1 della legge 354/1975 afferma che il trattamento deve essere “conforme ad umanità” e “assicurare il rispetto della dignità della persona”, prevedendo che i detenuti siano “chiamati o indicati con il loro nome” e che il percorso penitenziario si ispiri a un principio rieducativo anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno. È la fine del numero di matricola e l’inizio del riconoscimento dell’identità: non più un soggetto da controllare, ma una persona con una biografia e una possibilità di rinascita. Il secondo salto è l’individualizzazione del trattamento, un principio che segna la rottura definitiva con l’uniformità punitiva del passato. Ogni percorso deve essere calibrato sulle caratteristiche del condannato, tenendo conto delle sue attitudini, capacità e bisogni. L’articolo 15 elenca gli elementi concreti del trattamento: istruzione, formazione professionale, lavoro, attività culturali, ricreative e sportive, esercizio della religione, contatti con la famiglia e con la società civile. In questa cornice, il detenuto diventa il centro del sistema, non più oggetto passivo ma soggetto attivo del proprio cambiamento. Il terzo salto qualitativo è l’apertura del carcere al territorio, attraverso la collaborazione dell’Amministrazione Penitenziaria con enti locali, associazioni, scuole, università, parrocchie e istituzioni culturali. La rieducazione, infatti, non è più confinata entro le mura dell’istituto, ma si alimenta del dialogo con la comunità esterna. L’articolo 28 della legge prevede la partecipazione di soggetti pubblici e privati alle attività educative, lavorative e culturali dei detenuti, ponendo le basi per una nuova visione: il carcere come parte integrante della società, non come suo scarto o confine. Questa prospettiva, già allora rivoluzionaria, anticipava la moderna concezione di giustizia riparativa. L’idea che la pena possa diventare uno spazio di restituzione sociale, di riconciliazione e di costruzione di competenze, non di mera espiazione, trovava qui le sue radici giuridiche. Non mancarono, tuttavia, le difficoltà di attuazione. Nei decenni successivi, sovraffollamento e carenza di risorse hanno ostacolato la diffusione di buone pratiche: secondo l’associazione Antigone, solo un detenuto su quattro partecipa ad attività formative o culturali. Eppure la legge 354 ha inciso nel profondo del diritto e della coscienza civile, restituendo nome e dignità a chi ne era stato privato. Col tempo, però, la spinta riformatrice si è affievolita. Già negli anni Ottanta la legge Gozzini del 1986 aveva segnato una svolta ambivalente: da un lato ampliava i percorsi di reinserimento, dall’altro introduceva nuovi dispositivi di controllo, come il regime di sorveglianza particolare (art. 14-bis). Negli anni Novanta, poi, gli articoli 4-bis e 41-bis dell’Ordinamento Penitenziario hanno consacrato la stagione dell’“involuzione securitaria”, privilegiando la difesa sociale rispetto alla funzione rieducativa. Da allora l’asse culturale dell’esecuzione penale si è spostato: i diritti hanno ceduto terreno alla sicurezza, e il carcere rischia di tornare a essere strumento di paura più che di rinascita. La giurisprudenza costituzionale ha tentato di arginare queste derive: oltre duecento sentenze dal 1975 a oggi hanno progressivamente ampliato la tutela dei diritti delle persone recluse. Dalla pronuncia n. 26 del 1999, che afferma la necessità di garantire la salute psichica del detenuto, alla n. 99 del 2019, che estende la possibilità dei benefici penitenziari anche a chi non collabora con la giustizia se prova di essersi dissociato dal crimine, la Corte ha costantemente riaffermato un principio: la dignità umana non è sospesa dalla condanna. Tuttavia, questo attivismo giurisprudenziale supplisce a una politica spesso inerte. Oggi, più che

Le “Commissioni Didattiche” nell’istruzione penitenziaria in Lombardia – Report USR

Il documento è stato redatto sulla base del Protocollo d’intesa del 27 luglio 2023 (citato a p. 2), che prevede la raccolta e analisi di dati statistici per promuovere la ricerca e monitorare l’attività delle Commissioni didattiche previste dal DPR 230/2000 artt. 41 e 42 c. 6. Nel tempo della formazione come diritto permanente e dell’educazione come leva rieducativa e sociale, il mondo carcerario rappresenta un banco di prova particolarmente complesso. La recente ricognizione condotta su scala regionale in Lombardia – su iniziativa congiunta dell’Ufficio Scolastico Regionale, del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e del Centro per la Giustizia Minorile – offre un’analisi accurata e puntuale del funzionamento delle Commissioni didattiche attive negli istituti penitenziari e nell’Istituto Penale per i Minorenni. Nate nel solco normativo tracciato dal D.P.R. 230/2000, le Commissioni costituiscono un presidio educativo e progettuale fondamentale. Esse riuniscono – in un dialogo interistituzionale – i dirigenti scolastici, i direttori degli istituti, i funzionari pedagogici e i docenti, con la facoltà di coinvolgere anche altri attori del trattamento penitenziario, come i rappresentanti della polizia penitenziaria e della formazione professionale. È proprio questo respiro corale e plurale ad emergere come uno dei tratti più significativi del lavoro svolto, nonostante le disomogeneità riscontrate. Il report fotografa con chiarezza l’andamento del lavoro delle Commissioni durante l’anno scolastico 2023/2024. La frequenza delle riunioni, ad esempio, mostra una dinamica positiva: nella maggior parte dei casi si sono svolti almeno due incontri (oltre il 50%), con alcuni istituti che hanno raggiunto e superato le tre sessioni. Tuttavia, un 37% si è fermato a un solo incontro annuale, segnalando la necessità di strutturare maggiormente la continuità progettuale, soprattutto nei passaggi di verifica e monitoraggio. Scarica i documenti Ricognizione sul funzionamento delle commissioni didattiche degli istituti penitenziari e dell’ipm della Lombardia (pdf) Allegato 1 – Questionario sul funzionamento delle Commissioni didattiche negli istituti penitenziari della Lombardia (pdf) Circolare Usr Lombardia (m_pi.AOODRLO.REGISTRO-UFFICIALEU.0018322.08-04-2025) Particolarmente rilevante è la qualità degli ambiti di intervento: quasi tutti gli istituti hanno elaborato un progetto annuale o pluriennale di istruzione, e la grande maggioranza ha messo in atto verifiche periodiche delle attività. Notevole anche la varietà delle attività extracurricolari, che spaziano da laboratori teatrali e musicali a cineforum, corsi di italiano L2 e percorsi di formazione professionale: segno di un’istruzione che cerca di parlare alla persona, oltre che al detenuto. Il vero nodo di forza, sottolineato da oltre metà delle Commissioni, è però la collaborazione interistituzionale: laddove i soggetti coinvolti riescono a coordinarsi e a operare in modo sinergico, si assiste a una valorizzazione dell’intero impianto formativo. Questi dati si legano a un’altra osservazione significativa: l’offerta formativa viene ritenuta in gran parte coerente con i bisogni dell’utenza, segno di un’attenzione crescente al detenuto come soggetto attivo e non semplicemente fruitore passivo di percorsi imposti. Tuttavia, permangono criticità strutturali e organizzative. Le più ricorrenti riguardano la disponibilità di spazi, tempi e strumenti – in particolare digitali – adeguati alle esigenze didattiche. Seguono, in ordine di frequenza, la bassa partecipazione degli studenti, dovuta a una molteplicità di fattori esterni all’ambiente scolastico (trasferimenti, udienze, colloqui, salute, ecc.). Non mancano casi in cui anche le relazioni professionali e l’offerta formativa sono percepite come fragili, evidenziando una disomogeneità tra istituti che meriterebbe attenzione e azioni di sistema. Un ulteriore elemento di rilievo è l’attenzione crescente alla verbalizzazione degli incontri (presente nel 79% dei casi), a dimostrazione di una volontà diffusa di costruire memoria condivisa, trasparenza e tracciabilità delle decisioni. La ricognizione si chiude con uno sguardo costruttivo: rafforzare la frequenza degli incontri, favorire momenti di confronto tra le istituzioni scolastiche e penitenziarie, diffondere buone pratiche, valorizzare le sinergie già attive. L’istruzione penitenziaria, se sostenuta, può diventare un laboratorio privilegiato per ripensare l’educazione degli adulti, la formazione civica e il diritto alla seconda opportunità. Link USR Lombardia – usr.istruzionelombardia.gov.it/20250408prot18322/

Stiamo Freschi 3 – I corsi universitari per i detenuti

“La scuola è aperta a tutti. […] I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.” Così recita l’articolo 34 della nostra Costituzione. Se la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado sono un dovere, i “livelli più alti” diventano un diritto per i capaci e per i meritevoli. Tra questi capaci e meritevoli ci sono 1458 detenuti in un centinaio di istituti penitenziari in Italia. Questi sono infatti gli iscritti in condizioni di detenzione ai corsi universitari nell’anno accademico 2022/2023, secondo i dati forniti dalla Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari (CNUPP). La CNUPP e la Demografia degli Studenti Detenuti Fondata nel 2018 come organo della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), la CNUPP coordina l’attività di 44 atenei che operano in circa 100 istituti penitenziari. Gli studenti ristretti sono per la stragrande maggioranza uomini, con le donne che rappresentano solo il 3,6% del totale, rispecchiando la percentuale di donne detenute a livello nazionale. Due terzi degli iscritti ai corsi universitari ha un’età compresa tra i 36 e i 55 anni, in linea con la fascia di età prevalente tra i detenuti. Circa il 10% degli iscritti ha più di 55 anni, corrispondendo anch’essi alla percentuale dei detenuti di età simile. Solo il 18% degli iscritti ha meno di 36 anni, una fascia che rappresenta quasi il 30% della popolazione carceraria. Questo dato suggerisce che molti giovani detenuti non accedono ai corsi universitari per la mancanza del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il titolo di studio di quasi la metà dei detenuti è sconosciuto, e solo il 9% possiede un diploma di scuola superiore o un titolo post licenza media. Questo riflette un quadro in cui la popolazione carceraria include fasce sociali più deboli, evidenziando un nesso chiaro tra livello sociale, dispersione scolastica e detenzione. Poco meno del 90% degli studenti universitari detenuti è di nazionalità italiana, mentre il restante 10% comprende principalmente cittadini albanesi, marocchini e tunisini. Accesso e Partecipazione ai Corsi Universitari La frequenza ai corsi è garantita a tutti i detenuti, inclusi 39 studenti in regime di 41-bis e 427 in regime di massima sicurezza. Questo è un segnale positivo, testimoniando un sistema penitenziario che riesce a garantire il diritto allo studio anche in condizioni difficili. Il 22% degli studenti ha scelto facoltà di area scientifica, prevalentemente nell’area agroalimentare, con una piccola percentuale iscritta a medicina. La maggior parte degli iscritti si distribuisce nelle aree politico-sociali. Le regioni con il maggior numero di studenti universitari detenuti sono Lazio, Lombardia e Toscana, dove il Terzo Settore è particolarmente attivo. Gli atenei con il maggior numero di iscritti sono la Statale di Milano, la Federico II di Napoli, l’Università di Torino e Roma Tre. Nel 2022, il 61% degli studenti ha ottenuto da 10 a 25 CFU o più, 41 hanno conseguito la laurea triennale e 10 la laurea magistrale. Dal 2018, il numero degli iscritti ai corsi universitari è quasi raddoppiato, così come il numero degli studenti al 41-bis. La collaborazione tra istituti penitenziari e atenei è migliorata, con convenzioni che permettono lo studio continuo anche in caso di trasferimento degli studenti. Questo sforzo organizzativo ha prodotto risultati incoraggianti, nonostante le difficoltà. Per Approfondimenti CNUPP – Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà Personale CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane   I dati indicano che il carcere offre un accesso significativo alla formazione universitaria. L’università e il carcere, lavorando insieme, offrono prospettive inedite e sorprendenti, tracciando un percorso di inclusività e apertura che sta cambiando entrambi. Per i capaci e i meritevoli, qualunque sia la condizione di detenzione, è possibile intraprendere studi universitari, dimostrando che l’istruzione è un diritto inviolabile che può fiorire anche nelle situazioni più avverse. Alfonsa Gucciardo – Redattrice (Cpia  2 Varese Tullio De Mauro)

Nuovo protocollo regionale per l’istruzione carceraria – Evento

Martedì 16 aprile 2024, presso l’aula magna dell’IPS “Cavalieri”, sito a Milano, in via Olona al n. 14 (metro verde – fermata Sant’Agostino), dalle ore 8.30 alle ore 13.00, si terrà il seminario sul tema Il valore dell’istruzione in carcere: presentazione del Protocollo di intesa tra USR per la Lombardia, PRAP della Lombardia e CGM della Lombardia.   Interverranno il Direttore Generale dell’USR per la Lombardia, dott.ssa Luciana Volta, e il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, dott.ssa Carmela Palumbo. Saranno inoltre presenti anche i rappresentanti del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria (PRAP), e del Centro per la Giustizia Minorile (CGM), firmatari del Protocollo in oggetto Nella locandina in allegato, oltre alle coordinate per la necessaria iscrizione, sono indicati relatori e tematiche. Il mondo dell’istruzione in Lombardia si prepara a un nuovo capitolo con l’introduzione delle nuove Linee Guida emanate dall’USR Lombardia presentate in occasione di questo seminario: il provvedimento delineerà i futuri percorsi formativi degli studenti e le strategie per migliorare la qualità dell’istruzione penitenziaria nella regione. Una delle principali novità riguarda l’attenzione rivolta all’inclusività e alla diversità all’interno degli istituti scolastici: il protocollo punta a promuovere un ambiente educativo che valorizzi le differenze e favorisca l’integrazione di tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro caratteristiche personali. Il CRR&S sarà presente con interviste e contenuti inediti.     Allegati m_pi.AOODRLO.REGISTRO-UFFICIALEU.0014930.20-03-2024 locandina_16_aprile

Stiamo Freschi 2 – Andrea si è perso

Andrea s’è perso, e non sa tornare… Noi siamo insegnanti, e il nostro lavoro, oltre a quello descritto dal participio presente che ci definisce, è anche quello di raccogliere storie, di viverle con i nostri studenti, di portarle con noi nel nostro lavoro e nella nostra vita. A volte queste storie sono belle, addirittura edificanti, piccole storie di difficoltà superate, o di situazioni critiche affrontate con coraggio e determinazione, storie di riscatto e di successo. La storia di Andrea è brutta, senza lieto fine, e anzi con un finale drammatico. Però è attraversata da una lama di luce che qualcuno ha avuto la fortuna di vedere per e con lui. E’ per questa ragione che la storia di Andrea non deve andare persa. Andrea è (era) uno dei detenuti della Casa Circondariale di Varese che hanno partecipato al corso di modellazione e scultura che lo scultore Ignazio Campagna ha tenuto l’anno scorso, portato dai volontari dell’Auser. I lavori prodotti sono stati esposti presso la biblioteca dell’Istituto Comprensivo “Anna Frank” di Varese, e diverse opere di Andrea sono state selezionate. Addirittura suo è il logo della mostra. Andrea era detenuto a Varese per scontare una pena non troppo lunga, che era quasi giunta al termine. Era stato condannato per violenze domestiche, in una vita che con lui era stata violenta in tanti modi e per tanto tempo Ma non aveva spento in lui quella luce che gli permetteva di vedere il bello. Era giovane, poco più che trentenne, e avrebbe dovuto scontare ancora pochi mesi presso una comunità di accoglienza. Per questo era stato trasferito alla Casa Circondariale di Busto Arsizio, da dove poi sarebbe stato inviato in Comunità. Ma Andrea ha in bocca un dolore, la perla più scura. Quel giorno un altro detenuto era morto, per cause naturali. Sì, succede anche questo, come in tutte le comunità umane. Nell’immaginabile scompiglio che questo evento infausto deve avere causato, nell’agitazione generale, nella cronica mancanza di personale che affligge i nostri istituti di reclusione e di pena, nessuno si è accorto di Andrea. Il secchio gli disse “Signore, il pozzo è profondo, più fondo del fondo degli occhi della notte e del pianto.” Lui disse: “mi basta che sia più profondo di me”. Alfonsa Gucciardo – Cpia 2 Varese   No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the main. If a clod be washed away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as if a manor of thy friend’s or of thine own were: any man’s death diminishes me, because I am involved in mankind, and therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee.  (John Donne, Med. XVII)   L’Italia è un Paese dove, in generale, ci si suicida poco. Il tasso di suicidi tra la popolazione libera è stata, secondo i dati ISTAT del 2018, del 6,3 per 100.000 abitanti, ed è in discesa nell’ultimo triennio. Lo stesso tasso è 20 volte superiore nella popolazione in carcere. Il dato è impressionante. Secondo l’OMS l’Italia è il Paese europeo con la maggiore distanza fra l’incidenza del suicidio fra le persone libere rispetto a quelle incarcerate, tanto che i suicidi costituiscono un terzo del totale delle morti in carcere. Se prendiamo a paragone la Spagna, che ha un tasso di suicidi fra la popolazione libera di poco superiore a quello dell’Italia, il rapporto con il tasso di suicidi fra la popolazione in carcere e la popolazione libera è in rapporto di 5 a 1. I suicidi sono aumentati, come numero assoluto, nel biennio della pandemia, com’è facile comprendere, anche a causa dell’isolamento ulteriore: tutti i contatti con l’esterno sono stati eliminati, e non sempre i colloqui con i familiari sono stati sostituiti dalle videochiamate. La situazione di deprivazione sociale e affettiva, già insita nella condizione di ristretto, si è ulteriormente aggravata. Ai dati sui suicidi in carcere occorre poi aggiungere i dati, altrettanto impressionanti, sui tentati suicidi e sugli atti di autolesionismo. Classificati come “eventi critici”, gli atti di autolesionismo sono in netto aumento, essendo passati dal 17,8% di tutti gli eventi critici del 2016 al 24,3% del 2022. Gli atti di autolesionismo, in particolare, vengono messi in atto nel 60% dei casi dalle persone straniere in carcere. Infine, se consultiamo la “pagella” che l’agenzia SPACE I dà all’Italia, vediamo che il tasso di detenuti per 100.000 abitanti risulta “BASSO”. Nonostante questo, sappiamo che il tasso di sovraffollamento delle carceri italiane è del 118%, e in Lombardia è del 138% (dati al 31 marzo 2023). Coerentemente, SPACE valuta come “ALTA” la densità di popolazione; il tasso di detenuti di origine straniera è “MOLTO ALTA”, cioè superiore di più del 25% rispetto alla media europea; “ALTI” sono anche i dati che riguardano i detenuti in attesa di giudizio e il tasso di suicidi. Il rapporto fra detenuti e agenti è invece “MEDIO”. I suicidi avvengono più spesso fra coloro che entrano per la prima volta in carcere, e, curiosamente, fra coloro che più sono prossimi al termine della condanna. Per questi ultimi gioca probabilmente il disorientamento di una vita da ricominciare daccapo, l’incertezza degli affetti e della situazione che dovranno affrontare una volta usciti dal carcere. Secondo l’OMS in carcere si concentrano gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili al suicido, a causa delle condizioni svantaggiate dal punto di vista economico, sociale, educativo e di salute. Fra le condizioni più pericolose si possono indicare fra le altre: la depressione, diffusa fra i ristretti; i tentativi di suicidio sono puniti con l’isolamento nella cosiddetta “cella liscia”, cioè una cella priva di arredi, a parte una brandina. Non è certo la condizione migliore in cui porre una persona che soffre per il contesto in cui si trova; il trauma di ingresso, a cui ora si cerca di porre un argine con una procedura di accoglienza nei confronti dei nuovi arrivi;  alcuni fattori psicosociali: tra i detenuti suicidi sono abbastanza comuni l’inconsistenza

Auser Varese: un viaggio emozionale attraverso l’arte

Nel breve tragitto tra via Felicita Morandi in Varese e la frazione di Giubiano –  di poco uscendo idealmente dal centro città – è possibile compiere non solamente  un viaggio di soli pochi chilometri, ma si può sperimentare una sensazione di libertà che sembra infinita.  Questa libertà non è data dalla distanza geografica ma piuttosto dalla straordinaria espressione artistica che si manifesta nelle opere realizzate dai detenuti della casa circondariale, esposte con orgoglio presso la biblioteca Bruna Brambilla della scuola media intitolata ad Anna Frank. La mostra, resa possibile grazie all’impegno dell’Associazione Auser di Varese, guidata da Gisella Incerti, appassionata volontaria presso la Casa Circondariale, presenta sculture e disegni che, sebbene possano apparire ingenui o addirittura semplici, trasmettono emozioni potenti e profonde. Il percorso –  attraverso le opere esposte –  è un piccolo viaggio emozionale ed estetico  che inizia dall’ingenua insegna di un bar (opera di Nabil T)  per poi passare alla delicata rappresentazione di una coppia di uccellini, realizzata da Daniel R, fino ad arrivare al cestino (di Massimiliano C) e  ai demoni di Andrea T  con i suoi studi anatomici raffinati e delicati.   La curatrice Gisella Incerti si dichiara orgogliosa di questi  lavori finalizzati a narrare storie diverse, piccole grandi umanità tutte cariche di emozioni e riflessioni profonde. La mostra, piccola ma un gioiello per l’alto valore educativo  si presenta come un potente veicolo di comunicazione delle esperienze e delle emozioni vissute dietro le sbarre. Le opere, infatti,  non sono solo espressioni artistiche, ma rappresentano un modo per i detenuti di comunicare sentimenti complessi e profondi.  E il maestro scultore Ignazio Campagna, il quale  ha guidato i detenuti in questo percorso artistico, ha sottolineato il valore terapeutico dell’arte, soprattutto in un contesto così difficile come quello carcerario: l’arte diventa un mezzo di espressione, di catarsi e di riflessione, fornendo ai detenuti un canale per comunicare con il mondo esterno e con se stessi. La speranza è che la mostra non sia solo un evento temporaneo, ma che possa diventare itinerante, portando le opere e le emozioni dei detenuti in diversi spazi e contesti. In tal modo, il pubblico avrà l’opportunità di entrare in contatto con storie di resilienza e forza interiore, dimostrando che l’arte può trasformare anche le circostanze più difficili in occasioni per esprimere la bellezza e la complessità dell’esperienza umana.   Alfonsa Gucciardo 

Stiamo Freschi 1 – La legge “Smuraglia”

Se nel 1948 l’articolo 27 della Costituzione sancisce che la pena detentiva deve tendere alla rieducazione del condannato, è la legge 354 del 1975, art.15 a specificare che il lavoro è parte integrante del processo di rieducazione, e che alla persona detenuta “è assicurato il lavoro”. L’articolo 20 della stessa legge specifica poi le caratteristiche del lavoro svolto dalla persona ristretta: “Il lavoro non ha carattere afflittivo ed è remunerato” e “L’organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.” Come ogni norma quadro, vi erano stati dei riferimenti precedenti:  all’art.2 del decreto legge 124/2018 “Modifica alle norme sull’ordinamento penitenziario in tema di lavoro penitenziario”, poi,  il lavoro delle persone in carcere è  infine esplicitamente equiparato a quello di qualunque altro lavoratore. Dunque l’attività lavorativa in carcere non è obbligatoria, non ha carattere afflittivo, ma esclusivamente rieducativo, e il lavoratore detenuto gode di tutte le tutele previste per i lavoratori. Giungiamo, dopo un primo richiamo in avvio di queste righe alla legge 193/2000 –  la cosiddetta legge Smuraglia appunto,  nella quale ( e qui il punto qualificante) si istituisce  – a favore dei  fragili lavoratori detenuti –  un regime fiscale e contributivo agevolato per i datori di lavoro esterni.  L’articolo 3 prevede anche sgravi fiscali, estesi a un periodo dopo il termine della detenzione del lavoratore, per le aziende che garantiscano contratti non inferiori ai 30 giorni. All’art.5 della stessa legge  prevede che per lavorare o per assumere incarico socio presso le cooperative sociali “non si applicano incapacità derivanti da condanne penali o civili”.  Le cooperative sociali  poi non sono soggette alle “aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale”, mentre le aziende pubbliche o private che organizzano attività produttive o di servizi ne pagano solo una percentuale. In questo modo si intendeva rendere “conveniente” per il datore di lavoro assumere lavoratori detenuti. Il minor costo del lavoro avrebbe dovuto incentivare le assunzioni o quanto meno i progetti formativi propedeutici all’assunzione.  A voler tracciare un bilancio, ahinoi, i risultati  sono deludenti: per stare nel nostro contesto regionale, se consideriamo che oggi, secondo il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, su 2.042 lavoranti nelle carceri in Lombardia, solo 136 sono occupati in attività esterne con datori di lavoro diversi dalla amministrazione penitenziaria. Molte e diverse potrebbero essere le ragioni per cui questa legge si rivela, oggi, poco efficace: non sempre le strutture penitenziarie dispongono di spazi dove attrezzare officine e laboratori; l’alta mobilità dei detenuti, soprattutto nelle case circondariali, rende difficili prestazioni di lavoro continuative, o la frequenza di corsi professionalizzanti.  Non da ultimo, la mancata conoscenza di questa opportunità da parte dei datori di lavoro ne rende difficile l’applicazione. Il basso livello di competenze di molti ristretti è un altro ostacolo sia alla partecipazione ad eventuali attività lavorative esterne, sia a corsi di formazione professionalizzanti. È proprio all’interno di questa criticità –  tra le competenze necessarie e l’organizzazione di corsi di formazione e attività lavorative esterne – che i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) devono poter intervenire. Il loro ruolo è di elevare al massimo possibile i livelli di competenza, sia nell’ambito linguistico che in quello scientifico-tecnologico, fornendo così ai detenuti reali opportunità sia di continuare la formazione, spesso interrotta a causa della detenzione, sia di trovare un impiego , che costituisce l’unica vera garanzia di un efficace reinserimento sociale delle persone detenute. Alfonsa Gucciardo – Cpia 2 Varese   Sitografia https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/10/22/14G00158/sg https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/07/13/000G0244/sg https://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/L.%2026%20luglio%201975,%20n.%20354.pdf https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/26/18G00149/sg https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/26/18G00150/sg https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_3.page https://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/04-diritto-al-lavoro/ https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST448908 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST168616

Scultura in “carcere” con Ignazio Campagna

Un’esperienza  che l’artista stesso racconta come “carismatica” e carica di emozioni. Ignazio Campagna, scultore contemporaneo viggiutese si è misurato in un progetto che ha lasciato una traccia importante anzitutto nel suo animo. In quest’intervista corredata da immagini making-of  raccolta dalla prof.ssa Alfonsa Gucciardo, redattrice per SaperinRete, ci viene illustrata l’esperienza incredibile vissuta nella casa circondariale di Varese coordinata dal CPIA.  Con un percorso di sette lezioni di creazioni in argilla preceduti da elaborazioni “grafiche” gli studenti del penitenziario hanno messo in piedi le loro idee, le hanno meditate rendendole in qualche modo “vive” plasticamente. Nella video intervista scoprirete tutti i passaggi di un progetto estetico-educativo di grande impatto culturale e che ha fatto l’emergere pur nella condizione carceraria la forza creativa degli allievi Ignazio Campagna, origini siciliane, si trasferisce a Viggiù a fine anni sessanta e coltiva la sua passione artistica in Lombardia per un lungo e produttico cursus honorum. Apprende i primi passi nell’arte della scultura, grazie all’insegnamento degli scalpellini viggiutesi, frequenta il Liceo “A. Frattini” di Varese dove con il prof. Pasquale Martini creativamente consolida la conoscenza della “Scultura”. Consegue la Maturità Artistica nel 1977, e nel 1981 il diploma di scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Lavora dal 1979 al 1981 presso lo studio di Barasso (Va) dello scultore Vittorio Tavernari, eseguendo opere in pietra (da ricordare “Maternità” in pietra Aurisina). Dal 2012 è Conservatore dei Musei Civici Viggiutesi Enrico Butti. Al suo attivo ha numerose mostre personali, Concorsi per idee, collettive in Italia e all’estero. Sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private. Vive ed opera a Viggiù (Varese). Sito personale dello scultore – http://www.campagnaignazio.it/

Varese Corsi Brevi: consegnati gli attestati

A conclusione della prima tornata dei corsi brevi (20/25 ore) presso la scuola in carcere della Casa Circondariale di Varese, a fine dicembre 2022, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione. Per il secondo anno il CPIA2 Varese “Tullio De Mauro” ha proposto la formula dei corsi brevi, visti i buoni risultati del 2021/2022. Il primo gruppo di corsi brevi comprendeva: L2, un laboratorio di giornalismo, i cui articoli saranno pubblicati a breve sul sito del CPIA2 Varese, un laboratorio di lettura dell’immagine, un corso di informatica per il quale sono stati utilizzati i computer portatili messi a disposizione dal CPIA 2 Varese, due corsi di educazione alimentare e un corso di inglese insegnato attraverso i testi di alcune canzoni. I criteri per ricevere il riconoscimento sono stati anzitutto la frequenza di almeno il 70% delle ore erogate e l’aver acquisito le competenze prefissate. Quest’anno i docenti hanno voluto valorizzare l’impegno dei corsisti organizzando una semplice cerimonia nella sala colloqui della Casa Circondariale di Varese. Sono intervenuti i docenti del CPIA, il dott. Domenico Grieco, educatore, e l’agente scelto M.C   che si occupa dell’aspetto organizzativo presso sempre presso l’istituto penitenziario. Naturalmente erano presenti i corsisti che hanno ottenuto l’attestato: 29 attestati in tutto sono stati consegnati ai 15 corsisti dalla coordinatrice dei corsi prof.ssa Alfonsa Gucciardo e dal dott. Grieco I corsi di informatica, educazione alimentare e lettura dell’immagine delle Prof.sse Simona Marasca e Maria Francesca Zeuli sono stati – in definitiva –  i più frequentati dai corsisti, che non hanno comunque mancato di frequentare anche gli altri percorsi. Gli stessi partecipanti e hanno chiesto, durante la cerimonia, che venga offerto in futuro un maggior numero di proposte formative, compatibilmente con gli spazi a disposizione. L’incontro si è concluso, con grande soddisfazione di tutti, con lo scambio degli auguri insieme e un piccolo dolcetto natalizio condiviso. Link: https://www.cpiavarese.edu.it/chi-siamo/strutture/

Il riscatto sociale dell’istruzione penitenziaria

Il diritto all’istruzione, così come viene sancito dall’art. 34 della nostra Carta Costituzionale, svolge un ruolo centrale nella promozione della dignità della persona anche all’interno degli istituti penitenziari in quanto rappresenta uno dei deterrenti più potenti ai fini della riabilitazione sociale. L’istruzione obbligatoria in carcere: dalla legge di riforma 354/1975 al D.P.R. 230/2000 La regolamentazione dell’istruzione in carcere in Italia si ebbe già a partire da fine Ottocento, con un Regolamento del 1891 in cui veniva posta l’enfasi sul fatto che il carcere non fosse solo il luogo di espiazione della pena, ma anche un luogo di rieducazione. Con l’avvento del Fascismo questa umanizzazione del carcere viene meno in quanto potevano accedere all’istruzione solo le persone libere. È nel 1958 che però si sancisce la nascita ufficiale della scuola in carcere, con la legge del 3 aprile n. 503. Prima del 1975, anno in cui vi fu la riforma dell’Ordinamento Penitenziario, i corsi scolastici e le attività che si svolgevano all’interno degli istituti penitenziari servivano al detenuto per tenersi occupati e rompere l’isolamento. Con la riforma del 1975, invece, viene posta maggiore attenzione all’aspetto rieducativo. L’impostazione culturale che ha ispirato il testo dell’Ordinamento Penitenziario, è quella di ritenere la detenzione non uno stato definitivo, ma uno stato transitorio, un momento in cui il detenuto ha la possibilità di crescere sia a livello personale, sia nei confronti della società. La legge penitenziaria italiana n. 354 intitolata “Norma sull’ordinamento penitenziaria e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, è stata approvata nel 1975 e l’anno successivo è stato emanato il relativo Regolamento di esecuzione. Le attività di istruzione Per quanto concerne le attività di istruzione, queste sono disciplinate dalla legge del 1975 all’art. 19. Il legislatore, con l’emanazione della suddetta legge, afferma che i corsi di scuola dell’obbligo che si tengono in carcere devono uniformarsi perfettamente a quelli svolti all’esterno per dare la possibilità al detenuto, una volta espiata la pena, di proseguire la propria formazione scolastica. Pone, inoltre, un’attenzione particolare su una specifica fascia della popolazione penitenziaria che va dai 18 ai 25 anni, detta dei “giovani adulti” in quanto per loro l’istruzione rappresenta un ottimo deterrente di riscatto sociale, Un cambio di visione importante del regime trattamentale lo abbiamo con il D.P.R. n. 230/2000. L’articolo più significativo del Regolamento è l’art. 40 che prevede la possibilità di autorizzare il detenuto a tenere nella propria cella strumenti quali computer, lettori di nastri e cd portatili a lui necessari per fini di lavoro o studio. Con tale disposizione è stata palesata una nuova concezione dell’istruzione e cioè un’istruzione libera, degna di essere facilitata in tutte le possibili forme, compatibilmente alle esigenze di sicurezza imposte dall’ambiente carcerario. La figura del docente in carcere La nascita ufficiale dell’istruzione all’interno degli istituti penitenziari si ha nel 1958 con la legge n. 503. Nello stesso anno, la legge n. 535 prevedeva la nomina degli insegnanti di scuola elementare in carcere per i quali era previsto un ruolo transitorio al quale si poteva accedere solo tramite concorso e con l’obbligo di rimanere nella sede per cinque anni al termine di quali si poteva chiedere il trasferimento nella scuola pubblica. Il ruolo dell’insegnante veniva ricoperto dai precari nell’attesa di essere chiamati stabilmente a ricoprire un ruolo nella scuola pubblica. La condizione psicologica degli insegnanti non doveva essere delle migliori, sia per il fatto che gli studenti detenuti avessero una scarsa abitudine allo studio, sia per le difficili condizioni in cui versava l’ambiente in cui questi erano costretti a studiare. Leggi tutto il report qui : https://sociologicamente.it/in-carcere-il-riscatto-sociale-parte-dallistruzione/ Carcere: benessere psicofisico dei detenuti Con l’avvento degli anni Sessanta viene posta maggiore attenzione sull’importanza della pedagogia nella visione del sistema penale non più concepito nell’ottica repressiva, ma finalizzato alla prevenzione. I ruoli transitori furono soppressi definitivamente con la legge 72/1963 con l’istituzione di un nuovo ruolo denominato “Ruolo speciale per l’insegnamento nelle scuole elementari presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari”. Attualmente, negli istituti penitenziari per adulti, le attività scolastiche sono curate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), che ha la competenza istituzionale sia per quanto attiene l’attuazione dei corsi all’interno delle strutture carcerarie sia per quel che concerne l’assegnazione del personale docente, in accordo con le esigenze formative prospettate dai Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria (PRAP). A seguito dell’emanazione del D.M. del 25 ottobre 2007, i Centri Territoriali Permanenti, istituiti con l’O.M. 455/97, sono stati sono stati trasformati in Centri provinciali per l’Istruzione degli adulti (CPIA). Insegnare “dentro” Per i docenti insegnare “dentro” rappresenta un’esperienza travolgente, sia sul piano strettamente professionale, sia per le lezioni di vita che si possono ricavare dal contatto con un detenuto. L’insegnante che entra in carcere acquisisce con il tempo il valore intrinseco del suo operare, che non è soltanto trasmettere allo studente detenuto delle conoscenze, ma far venire fuori da questo potenzialità latenti, soppresse e molto spesso mai coltivate. Farsi riconoscere nel ruolo di insegnante in carcere non è automatico, anzi spesso il docente è screditato dai detenuti sulla base delle loro pessime esperienze scolastiche pregresse, durante le quali sono stati emarginati dalla scuola tanto da dover imparare nuovamente a fidarsi degli insegnanti. Università e carcere Le università entrano a far parte del panorama penitenziario negli anni Sessanta grazie all’attività di volontariato di alcuni professori dell’Università di Padova per studenti detenuti iscritti alla Facoltà di Ingegneria civile. La sinergia tra amministrazione penitenziaria e università ha portato all’istituzione dei Poli Università Penitenziari (PUP), delle vere e proprie sezioni universitarie interne al carcere definite dal Tavolo 9 degli Stati generali dell’Esecuzione Penale come: “un sistema di servizi e opportunità offerti dall’Università, con la disponibilità dell’Amministrazione penitenziaria, ulteriori o sostitutivi rispetto a quelli normalmente fruibili dagli studenti, proposto in modo strutturale e organizzato sulla base di apposite convenzioni, volto a superare gli ostacoli che obiettivamente si frappongono ad un effettivo esercizio del diritto allo studio universitario da parte di chi è in esecuzione penale”. Riferimenti bibliografici e sitografia Albano T., L’istruzione in carcere, accademia.edu; Associazione Antigone onlus, XV Rapporto sulle condizioni di detenzione: i Poli universitari in